Affitto in nero

AFFITTI IN NERO: DAL 2016 NUOVE SANZIONI?

Già prima dell’entrata in vigore della manovra finanziaria per il 2016, il padrone di casa che non registrava al Fisco il contratto di locazione, in aggiunta al rischio di essere scoperto dall’Agenzia delle Entrate, dal punto di vista civilistico, incorreva in una tipologia di accordo con l’inquilino considerata inesistente.Questo implica, ed implicava, in caso di morosità dell’inquilino, l’impossibilità di avviare la procedura rapida di sfratto, con tutte le relative ripercussioni economiche, ossia i mancati incassi.Con la legge di Stabilità 2016, viene inoltre previsto che, ogni qual volta l’inquilino paga un canone di locazione non opportunamente comunicato al Fisco mediante la registrazione contrattuale, questi può legittimamente chiederne la restituzione al padrone di casa entro 6 mesi dal momento in cui viene riconsegnato l’immobile, agendo in giudizio contro il locatore.L’inquilino ha questo diritto sia nel caso in cui il contratto sia ancora in corso di esecuzione sia quando è già scaduto, a patto che si muova, come detto, entro il successivo semestre. Sarà, poi, il giudice a decidere il canone da pagare ritenuto ordinario rispetto alla tipologia contrattuale, condannando altresì il locatore a pagare all’ex conduttore tutte le eccedenze, con i relativi interessi e la rivalutazione monetaria.