Usufruttuario

Il diritto di usufrutto è disciplinato dall'articolo 981 del codice civile. Esso stabilisce che l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa altrui, ma deve rispettarne la destinazione economica. In altri termini, potrà affittare un appartamento ad uso abitativo ma non potrà mutarne l'uso adibendolo, ad esempio, all'esercizio di un'attività professionale. L'usufruttuario potrà trarre dall'appartamento tutto ciò che può trarre il proprietario; in pratica, l'usufruttuario può essere considerato un proprietario a termine. I contratti che costituiscono il diritto di usufrutto di beni immobili, devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità e sono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari.